Controlli fiscali e privacy: la Corte EDU condanna lo Stato italiano (il caso Ferrieri e Bonassisa c. Italia)
La sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia, depositata l’8 gennaio 2026, rappresenta uno dei passaggi più significativi nella recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) in materia di controlli fiscali. La Corte ha riconosciuto che il sistema italiano di acquisizione dei dati bancari, così come strutturato, viola l’art. 8 della Convenzione, che tutela il diritto al rispetto della vita privata.
Questa decisione non è un episodio isolato, ma si inserisce in un percorso giurisprudenziale che coinvolge temi centrali del diritto internazionale, dei diritti umani e del diritto dell’Unione Europea. Il caso del 2026 diventa così un punto di partenza per riflettere su un equilibrio delicato: quello tra lotta all’evasione fiscale e tutela della privacy.
⚖️L’art. 8 CEDU: un pilastro dei diritti umani in Europa
L’articolo 8 della Convenzione è uno dei cardini del sistema europeo dei diritti umani. Esso protegge:
la vita privata e familiare
il domicilio
la corrispondenza
Un' ingerenza dell’autorità pubblica nell'esercizio di tali diritti è consentita solo nei limiti prescritti dall’art. 8, comma 2, ovvero qualora essa sia «prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».📝 La Corte EDU ha sancito che una misura può dirsi «prevista per legge» se: ha una base nel diritto interno;il diritto è accessibile e prevedibile per chi ne è interessato;il diritto interno è compatibile con lo stato di diritto;garantisce protezione contro abusi o discrezionalità eccessiva delle autorità.
La Corte, dunque, non censura in toto l’accesso ai dati fiscali da parte delle autorità pubbliche, purché tale accesso sia finalizzato alla verifica del rispetto degli obblighi fiscali dei contribuenti e avvenga all’interno di procedure che non privino il contribuente di qualsiasi garanzia avverso l’ingerenza statale. L’obiettivo è quello di fornire al cittadino garanzie adeguate in grado di tutelarlo contro l’arbitrarietà di un eventuale atteggiamento delle autorità fiscali competenti ai controlli.Perché i dati bancari rientrano nella “vita privata”?
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: i dati finanziari non sono semplici informazioni tecniche, ma elementi capaci di rivelare aspetti profondi della vita di una persona. Movimenti bancari, spese ricorrenti, bonifici, investimenti: tutto questo può delineare un profilo dettagliato delle abitudini, delle relazioni e persino delle convinzioni di un individuo. Per questo motivo, la protezione dei dati bancari è considerata parte integrante del diritto alla vita privata.
La sentenza Ferrieri e Bonissa c. Italia
I ricorrenti, dopo essere stati informati dalle rispettive banche di taluni controlli sui loro movimenti bancari da parte dell’Agenzia delle Entrate, facevano ricorso alla Corte EDU contestando la legge italiana per l’eccessiva discrezionalità concessa alle autorità fiscali, per la mancata motivazione dei controlli effettuati e di notifica all’autorizzazione, nonché l’assenza di garanzie procedurali effettive.
La Corte ha rilevato che la normativa italiana in materia (nello specifico l’ art. 32 D.P.R. n. 600/1973 e l’ art. 51 D.P.R. n. 633/1972) è incompatibile con l’art. 8 della CEDU in quanto conferisce alle autorità fiscali un potere discrezionale sproporzionato, privo di garanzie procedurali e difficilmente prevedibile per legge.
🔍 I giudici hanno censurato il sistema italiano per tre ragioni principali:
Accesso automatico ai dati bancari: l’Agenzia delle Entrate può ottenere informazioni sui conti correnti dei contribuenti senza un’autorizzazione preventiva di un giudice e senza dover dimostrare la necessità concreta dell’accesso.
Mancanza di garanzie procedurali: la normativa non prevede un controllo indipendente (ex ante o ex post), né limiti chiari all’estensione e alla durata dell’ingerenza.
Scarsa prevedibilità della legge: il contribuente non è messo in condizione di comprendere quando e come i propri dati finanziari possano essere acquisiti.
Per la CEDU, tutto ciò costituisce un’ingerenza sproporzionata nella vita privata, incompatibile con l’art. 8 CEDU.
La Sentenza, adottata ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, impone allo Stato l'obbligo di adottare misure strutturali in grado di adeguare la legge nazionale ai principi stabiliti dalla Corte.
La decisione in esame, tra l’altro, si pone in continuità con un filone giurisprudenziale in cui lo stato italiano era già stato condannato nelle sentenze Italgomme e Agrisud per la mancata conformità strutturale del suo sistema normativo in materia di ispezioni fiscali con la CEDU.
📌Rispetto alle sentenze precedenti, questa volta i giudici di Strasburgo fanno un passo ulteriore spingendosi ad identificare i punti su cui lo Stato italiano dovrà intervenire, stabilendo che essa dovrà modificare la legge interna e prevedere:
un quadro chiaro e preciso delle circostanze in cui e delle modalità mediante le quali le autorità fiscali avranno diritto ad accedere ai dati bancari;
un controllo giurisdizionale effettivo e indipendente sulle misure adottare;
il rispetto degli obblighi internazionali relativi alla cooperazione fiscale al fine di consentire ad un paese terzo il controllo dei propri contribuenti all’estero.

